Il minore può rivolgersi direttamente al Garante privacy per far oscurare foto e video in cui viene bullizzato

Il minore ultra14enne può chiedere direttamente al Garante di intervenire per far cessare atti di cyberbullismo. Anche la vittima, dunque, è abilitata ad avvalersi del mezzo di tutela previsto dall’articolo 2 della legge 71/2017.

Si tratta della possibilità di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti diffusi per via telematica riferiti ai minori, che ritengono essere vittime di atti di cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è destinatari di minacce, offese o insulti, ecc.).

È una strada, questa, non pienamente sfruttata, molto probabilmente per una scarsa conoscenza del procedimento. Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate, se è stato individuato, a chi tratta i dati (il cosiddetto titolare del trattamento) o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video.

Questa richiesta può essere inoltrata dai genitori o facenti veci, ma è un atto che può essere mandato avanti direttamente dal minore, se ha più di 14 anni.

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi, una volta ricevuta la richiesta, deve attivarsi.

Nel caso in cui la richiesta non venga soddisfatta e, comunque. nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato si può rivolgere al Garante della privacy, che entro 48 ore provvede sulla segnalazione con suoi atti (ad esempio con l’ordine di oscuramento di video e immagini). Per inoltrare le segnalazioni al Garante si può utilizzare il modello disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.

Il modello è a compilazione guidata e chiede di specificare, oltre ai dati del segnalante (minore o genitore) in cosa consiste l’azione di cyberbullismo, di cui si ritiene vittima, scegliendo una delle opzioni indicate.

Si devono, poi, descrivere, in forma libera, i contenuti che la vittima vorrebbe far rimuovere o oscurare sul web o su un social network, spiegando le ragioni per cui li considera atti di cyberbullismo. Beninteso non si devono esporre ragionamenti giuridici, ma si deve dare conto del quadro di aggressione patito dal segnalante.

Seguono, poi, indicazioni utili per il procedimento. Occorre, infatti, specificare dove sono stati diffusi i contenuti offensivi.

Se sono stati diffusi su un sito internet, è necessario indicare l’indirizzo del sito o meglio l’URL specifico; se il veicolo è un social network, occorre specificare su quale social network e su quale profilo o pagina.

Se possibile, il modulo chiede di allegare all’e-mail, elencandoli nella segnalazione, immagini, video, screenshot e altri elementi informativi utili relativi all’atto di cyberbullismo.

Va specificato se è stata in precedenza mandata la richiesta (la cui copia è da allegare) al titolare del trattamento o al gestore del sito web o del social network, precisando che lo stesso non ha provveduto all’oscuramento richiesto, In alternativa va dichiarato di non essere stati in grado di identificare chi fosse il titolare/gestore.

Ultimo elemento da dichiarare è se sia stata presentata denuncia/querela per i fatti subiti e in caso affermativo bisogna indicare l’autorità alla quale è stata presentata (il modello non chiede di allegare la copia della denuncia/querela).

La legge autorizza il minore a compiere autonomamente questi atti. Certo è però che, anche quando lo fa a suo nome, il minore ha bisogno di qualcuno che lo assista e lo consigli, che sia l’esercente la responsabilità genitoriale o altra figura di riferimento.

 

Fonte: Italia Oggi – di Antonio Ciccia Messina

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