INVIO DATI SANITARI VIA MAIL PROVVEDIMENTO

Multa Del garante Invio Dati Sanitari via Email
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[doc. web n. 9261234]

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, dichiara illecito il trattamento effettuato dalla Provincia autonoma di Trento e descritto nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5 e 9 del Regolamento effettuata mediante l’invio di una e-mail con allegata la nota del Dipartimento XX (prot. n. XX) a sedici indirizzi di posta elettronica in chiaro afferenti alle famiglie dei minori non in regola con l’assolvimento degli obblighi vaccinali ed ammonisce la Provincia autonoma di Trento, quale titolare del trattamento in questione, sulla necessità di conformare i trattamenti di dati personali che comportano l’invio di comunicazioni a mezzo posta elettronica alle disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali indicati in motivazione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove il titolare del trattamento risiede o ha sede, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Riferimento Garante Privacy

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